Con il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia ….), è stato previsto l’aumento al 110% dell’Ecobonus per specifici interventi in ambito di efficientamento energetico. Ciò rappresenta un’opportunità da cogliere sia per i condomìni, sia per le abitazioni singole.

In attesa che vengano emanati i decreti attuativi, vediamo quali sono gli aspetti principali di questa opportunità.

Il bonus 110 è una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (isolamento termico superfici e/o impianti di riscaldamento).

ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).

CRITERI GENERALI ECOBONUS 110%

La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra.
Tutti gli interventi, per permettere l’accesso alle detrazioni, devono garantire (anche congiuntamente) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dimostrare il raggiungimento della classe energetica più alta (tramite Certificato A.P.E. rilasciato da un tecnico abilitato che ne attesti altresì la congruità). Tale asseverazione deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ogni intervento di cui sopra è inoltre abbinabile all’installazione di impianti fotovoltaici, che permettono l’accesso alla detrazione al 110% se vengono rispettate le seguenti indicazioni:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici condominiali o su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli impianti fotovoltaici devono essere installati congiuntamente ad uno degli interventi energetici sopra citati. Possono inoltre integrare sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • la detrazione spetta fino ad un massimo di 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto. Qualora vengano abbinati sistemi di accumulo, avranno accesso alla detrazione con un limite massimo di spesa pari a 1.000 euro per kWh.

La trasformazione delle detrazioni fiscali può avvenire mediante sconto sul corrispettivo dovuto o credito di imposta cedibile.

Per consultare il testo integrale relativo all’Ecobonus 110% per l’efficientamento energetico consultare gli articoli 119 e 121 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.